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Reversibilita' Pensione Stampa E-mail

Le prestazioni pensionistiche si inseriscono nel quadro generale della previdenza sociale e sono costituite da quattro erogazioni fondamentali:
-         la pensione di vecchiaia per i lavoratori autonomi;
-         la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti;
-         la pensione di anzianità;
-         la pensione ai superstiti.
Quest'ultima prestazione previdenziale è quella che interessa per la trattazione dell'argomento in esame. La pensione ai superstiti può rivestire due forme: indiretta e di reversibilità. Quest'ultima spetta al defunto il quale fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, inabilità, anzianità). Essa spetta, altresì, al coniuge separato e divorziato che ha diritto a tale pensione purchè ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia titolare di assegno di divorzio;
b) non si sia risposato;
c) l'ex coniuge abbia iniziato l'assicurazione presso l'INPS prima della sentenza di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La legge prevede (L.74/87), inoltre, che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il nuovo coniuge. In questo caso, però, l'INPS non paga automaticamente la pensione ma deve attendere una specifica sentenza del tribunale che divida la pensione tra i due interessati (coniuge ed ex coniuge) in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno.

La pensione di reversibilità: il concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato

 

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