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  • La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati.
    Per chi, al momento della morte, risulta iscritto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
    L'autorizzazione del Sindaco non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In ogni caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
    La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Le ceneri devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne; le urne però possono essere collocate anche in spazi dati in concessione a enti morali o privati.
    Le dimensioni limite delle urne contenenti i residui della cremazione e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. Il trasporto delle urne contenenti i resti della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
    I crematori devono essere costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
    La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari (uno per il responsabile del servizio cimiteriale, uno per chi prende in consegna l'urna e uno per l'ufficio di Stato Civile).

 

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