Cosa fare se il defunto era proprietario di cose di interesse storico ed artistico?
L'erede o il legatario deve presentare alla sovraintendenza del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali l'inventario di tutti i beni ricevuti in eredità. Detti beni se risultano sottoposti al vincolo (limiti imposti al proprietari) sono esclusi dall'attivo ereditario. L'attestazione di ogni singolo bene, rila¬sciata dal Ministero, va allegata alla dichiarazione di successione e conse¬gnata all'ufficio del registro.
Chiunque ometta la denuncia prevista dalla legge è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da 3 milioni a 150 milioni.
Sono soggette alla legge:
- le cose, immobili o mobili, che presentano interese artistico, storico, archeologico o etnografico (origine, natura, costumi di un popolo);
- le cose di interesse numismatico;
- i manoscritti;
- gli autografi;
- gli incunaboli (libri stampati nel XV secolo);
- le stampe e le incisioni aventi carattere di eredità e di pregio;
- le collezioni o serie di oggetti che rivestono un ecezionale interesse arti¬stico o storico;
- i parchi e i giardini e le ville che abbiano interesse artistico o storico.
Sono altresì sottoposte alla legge tutte le cose immobili che a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale, siano stati riconosciuti di interesse particolarmente importante dal Ministero dei Beni Ambientali e Culturali.
Non sono soggetti alla legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.
Cosa succede se il defunto ha venduto dei beni negli ultimi sei mesi di vita?
Se sono beni tassabili il fisco li considera compresi nell'imponibile eredita¬rio, anche se questi sono stati venduti per pagare cure e spese ospedaliere.
Cosa fare se il defunto deteneva armi legalmente o illegalmente?
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative sono armi tutti quegli oggetti che vengono apposita¬mente fabbricati dall'uomo allo scopo di servirsene per offendere o difen¬dersi.
Le armi possono essere da guerra o comuni; di solito quando si parla di armi si pensa sempre o a un fucile o ad una pistola. In realtà agli effetti della legge penale per armi si intendono:
- quelle da sparo (fucili ad avancarica, a retrocarica, a ripetizione, le pisto¬le, rivoltelle a rotazione ed automatiche, le armi denominate «da bersaglio da sala» ad aria compressa, sia lunghe sia corte) e tutte le altre la cui desti¬nazione naturale è l'offesa della persona (pugnali con lama eccedenti i 4 cm., stiletti e simili, le mazzeferrate, bastoni ferrati, gli sfollagente, noc¬coliere)
- le bombe, bombolette spray, o involucri contenenti gas asfissianti (com¬posti chimici il cui impiego fa cessare o rende difficoltoso il respiro, fino a cagionare talvolta la morte per asfissia) o gas accecanti.
Se il defunto lascia una o più armi, la cui detenzione o raccolta era autoriz¬zata, l'erede a cui pervengono è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'Interno e a chiedere rilascio di apposita autorizzazione a con¬servarle.
La domanda va indirizzata al questore, compilata in doppio originale, entrambe in carta semplice; è necessario specificare il titolo di erede alle¬gando la precedente denuncia del defunto.
Ottenuto il nulla-osta si presenta al questore la denuncia di detenzione in carta bollata. L'erede può anche decidere di venderle o cederle a terzi o a consegnarle ai competenti organi del Ministero della Difesa per la distruzio¬ne.
Collezioni di armi da guerra
La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche (sono quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente a11890), inidonee a recare offe¬sa per difetto ineliminabile délla punta o del taglio o dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
Nei casi in cui la raccolta sia stata autorizzata l'erede tramite la questura deve richiedere una nuova autorizzazione.
Nota Bene. Il ritrovamento di armi detenute illegalmente dal defunto di cui l'erede non è in grado di indicarne la provenienza o il ritrovamento di armi clandestine (sono quelle comuni da sparo sprovviste dei contrassegni e delle sigle) deve essere comunicato immediatamente alla Questura o ai Carabinieri.
Importante è vietato dalla legge uscire da casa con le armi per trasportarle in un altro luogo o per consegnarle alle competenti autorità, siano armi lega¬li o peggio ancora illegali.
Attenersi sempre alle direttive dei funzionari della Questura che potranno fornire tutte le delucidazione del caso, in loro assenza rivolgersi ai Carabinieri.
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